Statuti dell ‘ Associazione


Amici Badminton Cadro





Art. 1 Denominazione


Sotto la denominazione „Amici Badminton Cadro“ è stata costituita il 5 marzo 2010 un` Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. L’Associazione Amici Badminton, ha sede presso il domicilio del suo presidente.


Art. 2 Scopo


L’Associazione, che non ha scopi di lucro ed è apartitica e aconfessionale, ha per scopo la promozione dello sport del Badminton.


Art. 3 Soci


I soci dell’Associazione sono coloro che pagano le attività dell’Associazione.

L`Associazione ha il diritto esclusivo di valutare i requisiti morali ed etici indispensabili ai fini

dell`ottenimento e del mantenimento della qualifica di membro.


Art. 4 Dimissioni / esclusioni


Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e inviate al Presidente presso la sede e hanno effetto immediato.

Le dimissioni estinguono eventuali procedimenti in corso, ma non il pagamento delle somme

eventualmente dovute.

L’eventuale esclusione di un socio deve essere decisa dalla maggioranza di almeno 2/3 (due terzi)dei soci presenti all’ Assemblea generale e non è sottoposta ad alcuna giustificazione.


Art. 5 Finanziamento e responsabilità dei soci


Ogni membro paga una tassa sociale annua d’appartenenza all’Associazione. L’importo viene fissato ogni anno dall’Assemblea generale.


Le risorse finanziarie dell’ Associazione sono costituite dalla tassa sociale, da eventuali donazioni, dai contributi volontari, dalla pubblicità, dagli sponsor, da contributi e sostegni pubblici e privati, da tutte le attività promosse dall’ Associazione e da eventuali altri finanziamenti cosi come del reddito del patrimonio sociale.

L’esercizio ha inizio e termine rispettivamente il 1° settembre ed il 31 agosto di ogni anno.

I soci sono responsabili, con riferimento al conseguimento del fine e per far fronte ai debiti sociali.

di fronte a terzi l’Associazione risponde unicamente con i propri fondi sociali; è esclusa ogni responsabilità personale dei membri del Comitato direttivo come pure dei singoli soci.




Art. 6 Struttura dell’Associazione


L’Associazione è composta dai seguenti organi:Assemblea generaleComitato direttivo

Art. 7 Assemblea generale


L’Assemblea generale è l’organo supremo dell`Associazione ed è la riunione dei soci.

L’Assemblea generale si riunisce ogni anno in seduta ordinaria. Essa viene convocata con un preavviso di almeno due settimane. L`Assemblea generale sarà valida, indipendentemente dal numero di soci presenti.


L’ Assemblea generale dei soci decide tutti gli oggetti non riservati ad altri organi dell`Associazione

ed in particolare:

- nomina il Comitato direttivo

- decide circa l’ammissione o l’esclusione dei membri

- approva la revisione totale o parziale dello Statuto dell’Associazione

- delibera sugli argomenti all’ordine del giorno

- delibera circa l’approvazione dei rapporti di gestione, del preventivo e del bilancio consuntivo

annuale dell’Associazione

- stabilisce la tassa sociale


In tutte le risoluzioni decide la maggioranza dei soci. Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.

L`Associazione sarà riunita in Assemblea generale straordinaria ogni qual volta il Comitato direttivo lo

riterrà necessario o su richiesta di almeno un terzo dei soci.


Art. 8 Comitato direttivo


Il Comitato direttivo è l’organo esecutivo dell`Associazione ed ha il compito di agevolare le attività

svolte dall`Associazione e di applicare e attuare le delibere dell’Assemblea.

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre e un massimo di 5 persone eletti

dall’Assemblea generale.


Il Comitato è formato dal presidente, dal vice-presidente, dalla segretaria, dalla cassiera e

un altro membro, la carica è annuale e possono essere rieletti.


Il Comitato è formato dai seguenti membri:

- Presidente: rappresenta l'Associazione in ogni circostanza. Dirige le riunioni del Comitato direttivo, firma con il segretario gli atti vincolanti l'Associazione di fronte a terzi, la corrispondenza ed in genere tutti gli atti sociali. Provvede alla gestione del materiale dell'Associazione.

- Vice-presidente: coadiuva e supplisce il presidente in caso di assenza.

- Segretario: redige i verbali delle riunioni del Comitato direttivo e quelli delle Assemblee generali, tiene la corrispondenza, custodisce i documenti dell'Associazione e firma con il presidente gli atti che impegnano l'Associazione di fronte a terzi.

- Cassiere: tiene registrazione dei conti e redige il rapporto finanziario da presentare all'Assemblea generale. Incassa le quote sociali.

- Membro: collaborano con la direzione dell'Associazione.

- Revisori: presentano all'Assemblea generale il rapporto di revisione dei conti sociali.


Competenze Comitato:

- vigila sul rispetto degli statuti da parte dei soci

- allestisce e propone il programma annuale dell'Associazione

- organizza progetti e attività volte a raggiungere lo scopo dell'Associazione

- nomina le commissioni di lavoro e i comitati di sostegno

- distribuisce le cariche all'interno del Comitato stesso e determina i diritti di firma




Le delibere del Comitato sono prese con il voto della maggioranza dei membri; in caso di

parità decide il voto del presidente o del vice presidente in caso di assenza del primo.


Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario

o quando la maggioranza dei membri lo richiede.


I membri del Comitato direttivo, come pure tutte le altre persone nominate ad una carica dall'Assemblea generale, sono tenuti a mantenere la loro carica fino alla prossima Assemblea generale. Spetta al Comitato direttivo stesso decidere eventuali eccezioni.


Art. 9 Revisione e modifica degli statuti


Proposte di modifica o emendamenti allo Statuto devono essere sottoposti al Presidente

dell’Associazione con almeno due mesi di anticipo sulla data dell`Assemblea.


Per la revisione e la modifica dello Statuto dell’Associazione è richiesta la maggioranza dei 2/3

(due terzi) dei membri presenti e votanti all’Assemblea Generale.


Art. 10 Scioglimento


L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea con il consenso di 2/3 (due

terzi) dei soci presenti all’Assemblea espressamente convocata.


Al momento dello scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere destinata alla

promozione e al sostegno dello sport giovanile.


Art. 11 Legge applicabile e foro competente


Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di diritto vigenti, in particolare

al Codice Civile Svizzero.


Quale foro competente esclusivo per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al

presente Statuto o in virtù dello stesso viene eletta la sede dell’Associazione.


Il presente Statuto è stato letto ed approvato in ogni singola disposizione e nel suo compresso

dall` Assemblea dei promotori riunitasi a Cadro il 5 marzo 2010 ed entra in vigore immediatamente.




La Presidentessa / la Segretaria


Sonja Walser, Cadro / Yvonne Del Don, Sonvico




Nostro sito internet: www.badminton-cadro.ch